Art. 53.
(Modifica dell'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. L'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «Art. 48. - 1. Se il minore è adottato da una coppia, dal coniuge di uno dei genitori, o dalla persona che abbia contratto

 

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un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano a entrambi.
      2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo e di educarlo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 147 del codice civile.
      3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione e educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile».